Sblocca cantieri: il decreto in 6 punti

Il decreto sblocca cantieri 2019 permette di snellire le pratiche burocratiche grazie al rilancio dei contratti relativi all’edilizia pubblica. Il decreto è entrato in vigore per contrastare le pratiche di malcostume e per velocizzare l’iter burocratico, spesso nemico della realizzazione delle grandi opere. Tale intervento si è reso necessario per velocizzare le pratiche per la costruzione delle opere pubbliche e per regolamentare le normative inerenti alle gare di appalto, apponendo modifiche che riguardano anche la possibilità di subappalto e di appalto integrato.

Il decreto legge è pubblicato i 18 aprile 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 e reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Non solo burocrazia, dunque, ma anche un’attenzione verso le aree colpite da eventi sismici e calamità naturali. Vediamo dunque nel dettaglio cosa prevede lo sblocca cantieri 2019 e la successiva conversione del testo di legge.

Sintesi sblocca cantieri

Si può fare una sintesi delle norme previste dal cosiddetto decreto legge sblocca cantieri in base all’area che queste riguardano. 

  1. Zone colpite da calamità naturali. Lo sblocca cantieri tenta di agevolare l’avvio di interventi per la ricostruzione delle aree colpite da calamità naturali, come sismi e alluvioni. Inoltre, prevede il potenziamento del servizio di protezione civile. Tale norma si è resa necessaria a causa delle numerose opere rimaste incompiute nelle aree più fragile del territorio nazionale colpite dal sisma dal 2009 a oggi, come le zone di L’Aquila o Amatrice.
  2. Ricostruzione Ponte Morandi. Alcune norme ad hoc sono indirizzate alle persone interessate dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure. In particolare, sono agevolate quelle persone che hanno subito danni a causa del crollo dell’infrastruttura o ne subiranno a causa della sua ricostruzione.
  3. Rilancio dei contratti pubblici. Il decreto tenta di agevolare il rilancio dei contratti pubblici tramite una serie di norme che snelliscono l’iter burocratico e facilitano le procedure di contrattualizzazione.
  4. Mansioni dei Commissari. I commissari nominati per valutare gli interventi acquisiscono nuove mansioni. In particolare, sono a loro richiesti alcuni requisiti specifici, con il fine di evitare le pratiche di mal costume che interessano le gare di appalto.
  5. Nuove norme inerenti gli appalti. Ancora per contrastare il malcostume, il decreto legge prevede l’esclusione alla partecipazione alle gare di appalto di tutte le società non in regola con il versamento dei contributi. Inoltre, ai progettisti di appalti è richiesto un numero di requisiti incrementato rispetto al passato. Le gare d’appalto in ogni caso devono seguire il criterio del minor prezzo: l’esito della gara d’appalto deve sempre dare la precedenza all’operatore economico che offre il prezzo più basso.
  6. Snellimento iter burocratico. Il fine del decreto sblocca cantieri è quello di agevolare le costruzioni riducendo l’iter burocratico previsto.

Decreto sblocca cantieri: novità

Sono molte le novità del decreto sblocca cantieri, testo che interessa migliaia di italiani. Il decreto sblocca cantieri Bosetti e Gatti interessa la normativa che regolamenta le gare di appalto. La gara semplificata a inviti rimane la modalità con cui si svolgono le gare di appalto per lavori fino a un milione di euro. Era intenzione del legislatore quella di istituire una gara formale per tutti i lavori con un tetto superiore a 200 mila euro, ma questo provvedimento è stato messo da parte. Per le opere con una spesa di importo superiore ai 75 milioni di euro è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tuttavia, il decreto legge prevede l’istituzione di diverse fasce in base al valore complessivo della spesa dei lavori.

  • Spesa compresa tra i 40 e i 150 mila euro. In questo caso, l’affidamento dell’appalto è diretto, previa la valutazione di almeno tre preventivi. Inoltre, bisogna valutare almeno 5 preventivi per l’erogazione di forniture e servizi.
  • Spesa compresa tra i 150 e i 350 mila euro. In questo caso, la normativa fa obbligo l’invito di almeno 10 operatori economici. La scelta deve adottare un criterio di rotazione degli inviti stessi.
  • Spesa compresa tra i 350 mila euro e un milione. Nella fascia più alta, gli inviti salgono a 15 unità. 

Per quanto riguarda il subappalto, il decreto sblocca cantieri fissa un nuovo limite espresso in percentuale. Precedentemente all’entrata in vigore del decreto, il limite del subappalto era fissato al 50 per cento della spesa complessiva per sostenere i lavori. Adesso, tale percentuale viene abbassata al 40 per cento, compresi i costi di servizi, forniture e contratto dei lavori.

Entrata in vigore del decreto sblocca cantieri ha interessato altre aree, concordate in seguito alla presentazione della bozza originaria da parte di Bosetti e Gatti. In particolare, le novità previste dalla conversione del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 sono:

  • Gli enti comunali possono indire gare d’appalto.
  • Possono essere istituiti commissari specifici per portare al termine opere già avviate, come quella del Mose o del Gran Sasso.
  • Si concede la possibilità di ricorrere all’appalto integrato, prima fatto divieto.
  • Le scuole delle aree dell’Italia Centro-Meridionale possono rimanere aperte anche quando non viene raggiunto il numero minimo di studenti.
  • Viene istituita nel settembre 2019 la società Italia Infrastrutture con il compito di rendere più rapida la cantierizzazione delle opere pubbliche.
  • Viene istituito un fondo apposito per l’installazione di telecamere di sorveglianza in asili, strutture socio assistenziali e case di riposo. Questa disposizione ha suscitato non poche polemiche, ma alla fine sono stanziati 5 milioni per il 2019 e 15 milioni annuali per il quadriennio che va dal 2020 al 2024, al fine di tutelare la sicurezza delle frange più fragili.
  • In caso di esclusione dalle gare di appalto, è possibile presentare dei documenti per provare l’assenza di motivi di esclusione con una scadenza portata a sei mesi. Inoltre, in caso di controversie è possibile nominare un collegio consultivo tecnico entro 90 giorni dall’apertura del cantiere.
  • È scaduto invece il 15 novembre 2019 il termine ultimo per mettere in sicurezza strade, edifici pubblici e patrimonio comunale da parte dei piccoli Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Il fondo ha previsto l’erogazione di 400 milioni di euro della legge di Bilancio 2019.
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