In questo articolo parleremo del Decreto Legge Dlg 48/2020, facendo un riassunto generale che dia tutte le informazioni necessarie a comprenderlo al meglio. Tramite questo provvedimento si perfeziona la gestione dell’efficienza energetica in campo dell’edilizia, cambionandone regole ed assetto. Ecco che cosa è successo con l’entrata in vigore del decreto Dlg 48/2020:
Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire nel dettaglio che cosa ha comportato nel concreto questo cambiamento, messo in atto dal decreto Dlg 48/2020. In ogni caso ciò di cui tiene conto principalmente la direttiva, è di continuare a perseguire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, mettendo in atto azioni che lo rendano competitivo, sicuro e con un basso livello di co2 nell’atmosfera.
Grazie al Dlg 48/2020 ecco che si impone l’obbligo di migliorare le prestazioni energetiche di edifici nuovi e vecchi, di creare nuove strategie di ristrutturazione degli edifici, anche a livello nazionale. Di aumentare e sostenere l’utilizzo delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Di seguito vediamo un riassunto di cosa dispone questa nuova normativa, quali sono i requisiti e la formazione necessari e richiesti dal decreto Dlg 48/2020.
La normativa aggiornata con il decreto Dlg 48/2020 ha apportato cambiamenti e novità sotto più aspetti. Vediamo nel complesso in che termini ora è necessario adeguarsi ai nuovi criteri valutati e applicati da questo decreto legge:
Ricordiamo che l’attestato di prestazione energetica APE è obbligatorio per gli edifici che vengono messi in vendita o in locazione. In quanto le caratteristiche energetiche di un immobile, se altamente classificate, permettono una valorizzazione dell’abitazione stessa e aumentano il valore nel mercato.
Il Decreto Legge Dlg 48/2020 mette in chiaro un bel po’ di cose, vediamo di seguito quali sono gli effettivi requisiti, necessari per adempiere alle novità in vigore da questo ultimo aggiornamento.
Anche i requisiti degli edifici da efficientare energeticamente hanno subito delle variazioni grazie al decreto Dlg 48/2020, che continua a cambiare dei dettagli importanti al Dlgs 192/2005.
Per unità immobiliari ed edifici nuovi o da ristrutturare, è necessario evidenziare e progettare in modo sapiente la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi da installare per garantire una migliore efficienza energetica, sostenibile. In base a questa prima analisi che permette l’attuazione delle modifiche ad impianti o installazioni, è dovuto prevedere la dotazione di dispositivi di autoregolazione per i generatori di calore. Le funzioni saranno personalizzabili in ogni vano o zona della casa, ove sia necessario.
Con l’aggiornamento del decreto Dlg 48/2020, i requisiti per gli edifici dei quali rendere migliore la prestazione energetica, devono tenere conto che il minimo da raggiungere è un rendimento energetico globale grazie all’installazione di sistemi tecnici per l’edilizia migliorativi. Altresì è necessario assicurare:
Ancora, con il decreto legge Dlg 48/2020, si ritiene necessario che gli immobili nuovi o da ristrutturare, rispondano ai parametri del benessere termo-igrometrico dei locali interno dell’edificio, rispettando la sicurezza antincendio e sismica. Inoltre entro la data del primo gennaio 2025 è necessario che gli edifici non adibiti ad abitazione, ove sia potenzialmente possibile, vengano dotati di sistemi di automazione e controllo per impianti termici che hanno una potenza superiore ai 290 kW.
Come succede per ogni professionista, anche il certificatore energetico necessita della giusta formazione per adeguarsi ai nuovi termini stabiliti dal decreto Dlg 48/2020.
Possiamo elencare le caratteristiche e gli aggiornamenti che hanno subito delle variazioni grazie al decreto legge Dlg 48/2020, necessari ad un professionista per poter attestare la prestazione energetica di un edificio.
Riassumendo, il certificatore energetico deve essere un professionista abilitato e iscritto agli albi di riferimento e specifici in materia. Deve essere estraneo alla progettazione di nuovi impianti o di ristrutturazioni degli edifici, non avere coinvolgimento sugli interventi eseguiti, che lui dovrà verificare in seguito. Per tale motivo dovrà firmare una dichiarazione di indipendenza.
Sarà obbligato al sopralluogo, come anche sopra specificato, con verbale controfirmato dalle parti. Il suo ruolo è di verificare e controllare le qualità energetiche di ogni impianto e installazione, per poi redigere una conferma globale dell’efficienza energetica dello stabile.
Dal punto di vista pratico, per poter attestare il documento APE relativo alla prestazione energetica dell’immobile, il certificatore energetico dovrà modificare il suo metodo di calcolo, come imposto dal Dlg 48/2020. Le modalità per raggiungere il risultato sono diverse, vediamo come:
Le prestazioni energetiche certificate partono dalla classe più bassa classificata G, arrivando alla classe energetica più alta denominata A4. Le abitazioni vengono catalogate in base al loro consumo energetico e all’efficienza sul risparmio energetico. Più la classe è alta, più l’edificio diminuisce il suo impatto sull’ambiente. Le classi energetiche per determinare la prestazione energetica di un edificio sono in tutto 10.