In questo articolo parleremo del Decreto Legge Dlg 48/2020, facendo un riassunto generale che dia tutte le informazioni necessarie a comprenderlo al meglio. Tramite questo provvedimento si perfeziona la gestione dell’efficienza energetica in campo dell’edilizia, cambionandone regole ed assetto. Ecco che cosa è successo con l’entrata in vigore del decreto Dlg 48/2020:

  • attuazione della direttiva UE 844 del 2018, che stabilisce delle importanti modifiche, dedicate alle prestazioni energetiche (direttiva 2010/31/UE), all’efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) e al rendimento energetico (direttiva 2002/91/CE);
  • modifica del titolo del Dlgs 192/2005, aggiungendo tutte le specifiche di cui sopra, con le successive modifiche.

Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire nel dettaglio che cosa ha comportato nel concreto questo cambiamento, messo in atto dal decreto Dlg 48/2020. In ogni caso ciò di cui tiene conto principalmente la direttiva, è di continuare a perseguire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, mettendo in atto azioni che lo rendano competitivo, sicuro e con un basso livello di co2 nell’atmosfera.

Grazie al Dlg 48/2020 ecco che si impone l’obbligo di migliorare le prestazioni energetiche di edifici nuovi e vecchi, di creare nuove strategie di ristrutturazione degli edifici, anche a livello nazionale. Di aumentare e sostenere l’utilizzo delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Di seguito vediamo un riassunto di cosa dispone questa nuova normativa, quali sono i requisiti e la formazione necessari e richiesti dal decreto Dlg 48/2020.

Normativa

La normativa aggiornata con il decreto Dlg 48/2020 ha apportato cambiamenti e novità sotto più aspetti. Vediamo nel complesso in che termini ora è necessario adeguarsi ai nuovi criteri valutati e applicati da questo decreto legge:

  • le strategie e i criteri rivolti ad una ristrutturazione di un edificio, devono essere fatti pensando a benefici energetici e sostenibili che si ripercuotono lungo termine;
  • è stata apportata la modifica sul termine di impianto termico. Per esempio dal 2020 anche dei generatori di energia di potenza inferiore ai 5 kw, rientrano nella definizione aggiornata del Dlg 48/2020. Riportiamo pari pari la definizione di impianto termico così come viene ora descritta: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”;
  • si mantiene l’obbligo di dover attestare tramite un nuovo APE (attestato prestazione energetica) anche ogni cambiamento messo in atto negli edifici/abitazioni/ecc., soprattutto se va ad incidere sulla prestazione globale dell’immobile;
  • gli immobili o locali abitativi e non, che sono dichiarati inagibili, sono esclusi dall’obbligo di attestazione sulla prestazione energetica;
  • aumento delle sanzioni, triplicate in caso di mancanza di attestato APE per gli edifici dati in locazione. Che hanno ovviamente l’obbligo di avere l’adeguata relazione in merito alle loro qualità sulla prestazione energetica;
  • è stato modificato e definito meglio il metodo di calcolo che definisce e permette di attestare le prestazioni energetiche di un impianto e di tutto l’edificio;
  • il sopralluogo del certificatore energetico a fine messa in opera di nuovi impianti, deve essere programmato e confermato con la data. Pertanto è previsto un nuovo format del modello da compilare da parte del professionista, allegato un verbale di comprovato sopralluogo, firmato dal proprietario dello stabile verificato;
  • si sollecita e si stimola l’integrazione negli edifici a più unità abitative, dei sistemi di ricarica elettrici dedicati ai veicoli che ne necessitano l’uso.

Ricordiamo che l’attestato di prestazione energetica APE è obbligatorio per gli edifici che vengono messi in vendita o in locazione. In quanto le caratteristiche energetiche di un immobile, se altamente classificate, permettono una valorizzazione dell’abitazione stessa e aumentano il valore nel mercato.

Il Decreto Legge Dlg 48/2020 mette in chiaro un bel po’ di cose, vediamo di seguito quali sono gli effettivi requisiti, necessari per adempiere alle novità in vigore da questo ultimo aggiornamento.

Requisiti

Anche i requisiti degli edifici da efficientare energeticamente hanno subito delle variazioni grazie al decreto Dlg 48/2020, che continua a cambiare dei dettagli importanti al Dlgs 192/2005.

Per unità immobiliari ed edifici nuovi o da ristrutturare, è necessario evidenziare e progettare in modo sapiente la fattibilità tecnicafunzionaleambientale ed economica dei sistemi da installare per garantire una migliore efficienza energetica, sostenibile. In base a questa prima analisi che permette l’attuazione delle modifiche ad impianti o installazioni, è dovuto prevedere la dotazione di dispositivi di autoregolazione per i generatori di calore. Le funzioni saranno personalizzabili in ogni vano o zona della casa, ove sia necessario.

Con l’aggiornamento del decreto Dlg 48/2020, i requisiti per gli edifici dei quali rendere migliore la prestazione energetica, devono tenere conto che il minimo da raggiungere è un rendimento energetico globale grazie all’installazione di sistemi tecnici per l’edilizia migliorativi. Altresì è necessario assicurare:

  • installazione verificata e congrua;
  • corretto dimensionamento dei sistemi rispetto all’edificio o ai locali di riferimento;
  • regolazione e controllo degli impianti, adattati ai tipi di interventi effettuati.

Ancora, con il decreto legge Dlg 48/2020, si ritiene necessario che gli immobili nuovi o da ristrutturare, rispondano ai parametri del benessere termo-igrometrico dei locali interno dell’edificio, rispettando la sicurezza antincendio e sismica. Inoltre entro la data del primo gennaio 2025 è necessario che gli edifici non adibiti ad abitazione, ove sia potenzialmente possibile, vengano dotati di sistemi di automazione e controllo per impianti termici che hanno una potenza superiore ai 290 kW.

Formazione

Come succede per ogni professionista, anche il certificatore energetico necessita della giusta formazione per adeguarsi ai nuovi termini stabiliti dal decreto Dlg 48/2020.

Possiamo elencare le caratteristiche e gli aggiornamenti che hanno subito delle variazioni grazie al decreto legge Dlg 48/2020, necessari ad un professionista per poter attestare la prestazione energetica di un edificio.

Riassumendo, il certificatore energetico deve essere un professionista abilitato e iscritto agli albi di riferimento e specifici in materia. Deve essere estraneo alla progettazione di nuovi impianti o di ristrutturazioni degli edifici, non avere coinvolgimento sugli interventi eseguiti, che lui dovrà verificare in seguito. Per tale motivo dovrà firmare una dichiarazione di indipendenza.

Sarà obbligato al sopralluogo, come anche sopra specificato, con verbale controfirmato dalle parti. Il suo ruolo è di verificare e controllare le qualità energetiche di ogni impianto e installazione, per poi redigere una conferma globale dell’efficienza energetica dello stabile.

Dal punto di vista pratico, per poter attestare il documento APE relativo alla prestazione energetica dell’immobile, il certificatore energetico dovrà modificare il suo metodo di calcolo, come imposto dal Dlg 48/2020. Le modalità per raggiungere il risultato sono diverse, vediamo come:

  • per nuove abitazioni, il metodo di calcolo usato viene definito calcolo di progetto o standardizzato. Redatto per mezzo di software a disposizione del professionista;
  • per edifici esistenti, il metodo utilizzato è il calcolo da rilievo sull’edificio, tramite la verifica anche strumentale di impianti ecc.;
  • i metodi di calcolo con formule semplificate sono possibili in casi specifici, non però per l’attestazione di APE convenzionali, dedicati esclusivamente per le agevolazioni superbonus 110%.

Le prestazioni energetiche certificate partono dalla classe più bassa classificata G, arrivando alla classe energetica più alta denominata A4. Le abitazioni vengono catalogate in base al loro consumo energetico e all’efficienza sul risparmio energetico. Più la classe è alta, più l’edificio diminuisce il suo impatto sull’ambiente. Le classi energetiche per determinare la prestazione energetica di un edificio sono in tutto 10.

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