Scopriamo quali sono le competenze di certificatori e installatori che si occupano dei sopralluoghi e degli interventi di verifica e installazione dei nuovi impianti montati negli edifici, per attestare la prestazione energetica complessiva raggiunta dagli stessi. Innanzitutto è bene specificare che le competenze di certificatori e installatori non sono le stesse di fronte ad un impianto di uno stabile o gruppo di edifici, sul quale intervenire.

Infatti i certificatori energetici sono dei tecnici qualificati e abilitati solo alla redazione del certificato APE. Le funzioni e competenze dei certificatori sono necessariamente svolte tramite il recupero di tutti i documenti con i dati catastali dell’immobile, la verifica dei documenti e il controllo degli impianti installati o manutentati, l’organizzazione del sopralluogo obbligatorio presso l’edificio da certificare. I certificatori possono essere per esempio degli architetti, degli ingegneri o dei geometri abilitati e iscritti all’albo dei certificatori energetici, oltre ad avere l’iscrizione obbligatoria al loro preciso ordine di appartenenza.

Gli installatori invece sono dei professionisti che si occupano dell’installazione e della manutenzione (ordinaria o straordinaria) dei vari impianti o sistemi di installazione previsti per un edificio. Qualificati e specialisti del mestiere, programmano, verificano e controllano la messa in opera degli impianti. Tra le competenze degli installatori, c’è l’obbligo di compilare, a fine lavoro, una relazione tecnica dedicata all’intervento eseguito. Il loro ruolo termina qui, in quanto non hanno i necessari requisiti per poter attestare altresì le prestazioni energetiche dell’immobile o dell’impianto.

Come vedremo in seguito, i motivi che specificano le competenze di certificatori e installatori sono specificati ed elencati nei decreti Dpr 74 e Dpr 75 del 2013.

Il dpr 75/2013

Il Dpr 75/2013 è il decreto che determina ruolo e competenze dei certificatori energetici, che ne stabilisce la qualificazione e l’indipendenza rispetto a chi svolge gli interventi sugli impianti da riqualificare energeticamente o ai quali definire la prestazione energetica. Tramite il dpr 75/2013 oltre a specificare le competenze dei certificatori, se ne stabilisce le figure professionali che possono redigere un APE (attestato di prestazione energetica). Come anticipato precedentemente, tali figure devono essere abilitate a svolgere questa mansione e iscritte agli albi specifici dedicati alla loro prima professione e all’ordine specifico dei certificatori energetici.

Come brevemente accennato, oltre a mettere in atto le proprie competenze, i certificatori devono sottoscrivere una dichiarazione d’indipendenza. Questo documento è necessario per confermare la loro estraneità al progetto di impiantistica stabilito, di non avere quindi nessun coinvolgimento diretto né indiretto nella progettazione degli impianti installati negli edifici da certificare.

La nomina dei certificatori qualificati e abilitati a redigere la certificazione di prestazione energetica, viene indicata ad inizio lavori e viene segnalata nella pratica edilizia consegnata nel proprio comune.

Ecco nuovamente le competenze dei certificatori necessarie per adempiere questo compito:

  • devono occuparsi e avere in mano tutti i dati catastali dell’edificio;
  • controllare i documenti e la salute di impianti e installazioni;
  • programmare ed effettuare il sopralluogo, per rilevare tutto ciò che è necessario per stabilire il livello di efficienza energetica dello stabile (impianti, infissi, solai, ecc.).

Attenzione, il sopralluogo oltreché necessario e conveniente, è altresì obbligatorio. Permette di poter calcolare l’indice di prestazione energetica in modo più preciso di ogni impianto e di tutto il complesso abitativo. Inoltre i certificatori energetici, hanno il dovere di segnalare eventuali altri interventi di miglioria fattibili, per poter ottenere impianti ancora più efficienti, indicando anche la classe energetica potenzialmente raggiungibile.

Il certificatore energetico può rischiare contravvenzioni e provvedimenti disciplinari se non rispetta le normative indicate anche dal Dpr 75/2013.

Il dpr 74/2013

Con il Dpr 74/2013 si definiscono invece i criteri sugli interventi che un installatore deve fare sulla conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici. Tramite questo decreto del Presidente della Repubblica, diventano più chiare e distinte le competenze di certificatori e installatori. Infatti viene evidenziata la differenza tra due operazioni entrambe obbligatorie ma diverse, che hanno altresì una tempistica differente: la progettazione o manutenzione dell’impianto e il controllo del rendimento energetico.

Nonostante abbiamo già indicato le mansioni di entrambe le figure, sia dei certificatori energetici che degli installatori di impianti, è bene verificare nel dettaglio anche il ruolo di quest’ultimo. Grazie alle specifiche del dpr 74/2013, ecco quali sono le operazioni e le attività che il professionista installatore è tenuto a fare, per mezzo delle sue competenze:

  • gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sono compito di ditte abilitate con professionisti che si occupano delle dovute verifiche, o di installatori autonomi che lavorano per conto proprio e collaborano con aziende o imprese artigiane con servizi di installazione;
  • tali ispezioni vanno fatte periodicamente, in base alle istruzioni tecniche definite direttamente dall’installatore o seguendo le indicazioni tecniche del fabbricante dell’impianto;
  • in alternativa, è necessario seguire la norma UNI 10435 e 10436 dedicata in particolare alla manutenzione caldaie;
  • gli installatori sono tenuti a dichiarare in forma scritta tutte le operazioni di messa in opera o di controllo effettuate agli impianti di riferimento;
  • dovranno compilare e aggiornare il libretto dell’impianto e la documentazione tecnica, in base alla specifica competenza.

Pertanto gli installatori, nonché manutentori di impianti termici o di climatizzazione, hanno le competenze per installare, collaudare e dare assistenza quando dovuto e necessario, agli impianti sia di immobili in costruzione, già esistenti che in ristrutturazione. In base ai limiti previsti dalle normative, come dal Dpr 74/2013, ne esegue anche la progettazione. Tutto ciò che prevede un intervento agli impianti, come materiali per la lavorazione, stabilire le fasi del lavoro, le metodologie da applicare e seguire per la realizzazione degli impianti, può essere eseguito e seguito dall’installatore/manutentore.

Pertanto è facile capire come le competenze di certificatori e installatori, a “comando” di un nuovo impianto o di una installazione da rimodernare e verificare, permettono di ottenere i migliori risultati sperati. Ovvero di rendere più efficiente un particolare impianto o un sistema di impianti, permettendo di rilevare con certezza la capacità di un edificio di avere alte prestazioni energetiche, bassi consumi e altrettanto basso impatto ambientale.

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